martedì 22 luglio 2014

I NOSTRI soldi valgono fatica e sudore, oltre che SACRIFICI ! stazione appaltante Comune di Monterosso





Se questo a pochissimi mesi di distanza è il risultato, VERGOGNA !

ORBENE    DIAMOCI da FARE per il BENE COMUNE !
I Responsabili devono IMMEDIATAMENTE chiedere conto alla ditta esecutrice ....è FINITO il TEMPO del VEDREMO !

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673, proprio al problema della "difformità e dei vizi dell'opera". Vi si afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita. Unica eccezione il caso in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall'appaltatore.


La garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera stessa e i vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli.

La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della "scoperta del vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore.


1 commento:

  1. Quanto è costato questo capolavoro di restauro ? nel cartello di cantiere non è specificato.

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